PREMESSA
Il movimento caritativo in forma organizzata sorge in Anghiari nell’anno 1348, con la nascita della “Compagnia di Santa Maria della Misericordia” detta anche “Compagnia dei Neri”, coadiuvata dalla “Fraternita di Santa Maria del Borghetto” o “Fraternita di Anghiari. Nel 1564 ha origine la “Compagnia dello Spirito Santo” che si trasforma successivamente in “Confraternita di Misericordia”. I Capitoli statutari della Confraternita, approvati nel 1817, sono la prima raccolta organica a noi giunta di norme tese a disciplinarne l’azione. Nel 1855 viene approvato il “Regolamento delle Opere di Carità”, passo importante per l’Istituzione , preludio di un impegno che diventerà uno degli assi portanti della futura attività assistenziale. Vengono così annotati i servizi finora svolti dai Confratelli per puro spirito assistenziale tra cui il trasporto degli infermi all’ospedale; inoltre, nel Regolamento sono compresi servizi quali l’assistenza ai malati e le questue settimanali a sostegno degli indigenti.
Il 24 agosto 1856 la Misericordia Anghiarese viene affiliata alla venerabile “Arciconfraternita di Misericordia di Firenze”. Con decreto reale del 5 maggio 1863, chiave di volta nella storia dell’Istituzione, la Compagnia viene riconosciuta “Ente Morale”, con il titolo di “Confraternita di Misericordia”; i nuovi Statuti del 1863, in elaborazione già dal luglio 1859, documentano la tenace volontà della Confraternita di partecipare alla vita della comunità cittadina, permeandone ogni aspetto, attraverso un impegno costante a cui gli affiliati sono chiamati a tener fede. La Confraternita di Misericordia di Anghiari si configura, nella seconda metà dell’800, come un’Istituzione in rapida ascesa. Le soppressioni di età leopoldina e napoleonica sono ormai ricordi lontani, frutto di un’epoca avvertita come distante anni luce dinanzi ai progressi compiuti negli ultimi decenni dalla Compagnia.
Nel 1869 la Confraternita di Misericordia decreta la prossima apertura di un nuovo ospedale, che in effetti nell’anno successivo apre le porte ai primi pazienti con il nome di “Ospedale della Misericordia”, a eterna memoria del ruolo chiave svolto dalla Confraternita nella sua fondazione; l’amministrazione dell’ospedale, per i primi cinque anni, resta congiunta a quella dell’istituzione stessa. La legge Crispi n. 6972 del 17 luglio 1890 ed il successivo regolamento emanato con decreto reale n. 99 del 5 febbraio 1891, decretano la trasformazione di beneficenza privata in beneficenza pubblica, minando ancora una volta le certezze di autonomia ed indipendenza della nostra Confraternita, che si vede costretta ad una nuova importante modifica statutaria. Il nuovo progetto statutario, approvato dal Magistrato il 24 aprile 1899 e dall’Assemblea dei confratelli del 7 maggio successivo, viene presentato all’autorità statale per la necessaria approvazione. Inizia così un lungo e tormentato iter tra la Confraternita e il Consiglio di Stato, che tramite la prefettura di Arezzo propone ulteriori modifiche al progetto iniziale. Dopo una strenua battaglia protrattasi per oltre tre anni in difesa della propria storia e dei principi posti alla base dell’esistenza dell’Istituzione, l’assemblea generale dei Confratelli accetta alcuni emendamenti del nuovo progetto statutario, formalmente sanzionato ed approvato con Decreto Reale del 21 ottobre 1903. Sebbene costretta a scendere a patti con l’autorità superiore, la Confraternita riesce così a preservare la propria indipendenza.
Nel 1899 a Pistoia 40 Confraternite danno vita alla “Federazione delle Misericordie” che nel 1947 diventa “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”, alla quale la Misericordia anghiarese è affiliata. Già agli inizi del 1971 si avvertì in seno alla Compagnia l’esigenza di provvedere alla revisione dello Statuto vigente, in vigore ormai dal 1903, inadeguato di fronte alle nuove esigenze sociali che comportavano un aggiornamento dei fini statutari delle Misericordie, improntati a nuove e più moderne forme di intervento.
Nel 1972 iniziò quindi l’elaborazione di un nuovo Statuto sulla base di quello proposto dalla Confederazione Nazionale, attentamente studiato al fine di adattarlo alle esigenze locali. Il progetto venne sanzionato dall’Assemblea Generale dei Confratelli riunitasi l’11 giugno 1972, e inviato alla Regione Toscana per la necessaria approvazione che tardò anni ad arrivare.
Il raggio d’azione delle opere svolte dall’Istituzione stava ormai superando il livello meramente locale. Pronta ad intervenire in casi di calamità naturale, la Misericordia anghiarese diede il suo valido contributo alle popolazioni friulane colpite dal terremoto del 6 maggio 1976, esempio di un’Istituzione attiva e partecipe, perfettamente inquadrata e coinvolta nelle vicende nazionali.
Le nuove disposizioni legislative rischiarono tuttavia di vanificare anni di sforzi, riaprendo quel baratro da cui la Confraternita si era salvata nel 1909.
L’art. 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 decretò l’attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni amministrative inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza; di conseguenza, il comma 5 del suddetto articolo sancì il trasferimento ai Comuni delle funzioni, del personale e dei beni delle sopracitate Istituzioni operanti nell’ambito regionale.
Fu solo grazie all’instancabile operosità della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia se le similari Istituzioni operanti nella penisola riuscirono a salvarsi dall’oblio a cui la legge le destinava.
Nell’ottobre del 1985, la Confraternita venne finalmente dichiarata in possesso dei requisiti previsti dalla nuova legge, ed annoverata tra le Istituzioni a carattere associativo le cui attività si fondano sulle prestazioni volontarie e personali dei soci. Oggi la Confraternita di Misericordia di Anghiari intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza del 14 giugno 1986; l’incontro segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio, corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.
Articolo 1 – Denominazione
È costituita in Anghiari l’Associazione ente del Terzo settore denominata
“ CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ANGHIARI – ODV ”
con sede in Anghiari, Corso Giacomo Matteotti, 129.
Articolo 2 – Principi ispiratori
La Misericordia di Anghiari è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.
Articolo 3 – Elementi giuridici
La Misericordia di Anghiari è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Misericordia è secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.
Articolo 4 – Finalità
Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.
In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:
a) l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;
b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
d) l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
f) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
g) l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
h) l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
i) la protezione dell’infanzia abbandonata;
j) l’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
k) l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
l) iniziative di agricoltura sociale;
m) l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
n) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
o) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
La Confraternita, oltre alle attività di interesse generale, può compiere anche attività diverse a condizione che queste ultime siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, tenendo conto dell’insieme delle risorse complessive impiegate, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:
1) l’onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
2) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
p) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.
Articolo 5 – Attività di formazione
La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 6 – Sezioni
Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.
Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche
In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”.
Articolo 8 – Stemma
L’antico stemma della Confraternita, di origine plurisecolare, con bordi lavorati a sfondo giallo ed ombreggiature in rosso, ha nella parte superiore una corona regale tempestata di pietre multicolori, con una piccola croce, sempre gialla, nella parte superiore. All’interno, la metà superiore è a sfondo bianco, con una croce latina in nero sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (“Fraternitas Misericordiae”); la metà inferiore ha sfondo azzurro con un giglio rosso (simbolo della comunità anghiarese autorizzato per concessione della Città di Firenze a seguito della vittoria ottenuta da una coalizione guidata dalla Repubblica di Firenze nella “Battaglia di Anghiari” del 29 giugno 1440 contro le truppe milanesi dei Visconti). Viene utilizzato anche lo stemma di carattere nazionale comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; a questo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l’eventuale emblema dell’associazione, senza altre modifiche.
Articolo 9 – Veste
La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’immagine della Madonna dall’altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa con i colori ufficiali delle Misericordie ed in linea con le esigenze funzionali dell’attività.
Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale
La Confraternita di Misericordia di Anghiari è costituita sui fondanti principi cristiani della “Compagnia di Santa Maria della Misericordia” (anno 1348). Assieme ad altre Consorelle che hanno fondato la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ne è rappresentata a livello nazionale e territoriale. Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, nonché l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni
La Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento. Del pari, in seno alla Confraternita non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività.
Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro
La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
a) quote e contributi degli iscritti;
b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
La Confraternita potrà reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
Articolo 13 – Il volontario
Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Dio gliene renda merito”. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Le opere di misericordia prestate dai confratelli sono gratuite. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
La Confraternita può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.
Articolo 14 – Gruppi operativi
La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.
La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso le iniziative permesse e contenute nell’articolo 4 del presente statuto e quelle promosse dalla Confederazione, e comunque attraverso tutte le attività che rientrino nei propri principi ispiratori.
Per tutti gli altri settori di attività caritative può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
CAPO – II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Articolo 15 – Iscrizione
Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in due categorie:
a) Confratelli attivi
b) Confratelli ordinari
L’iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all’associazione o, con motivazione espressa, il diniego.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.
Il richiedente deve altresì preventivamente rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di prendere visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.
Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli
I confratelli attivi sono coloro che accettano l’impegno nel servizio delle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita, costituendo il corpo funzionale della Confraternita stessa.
I Confratelli ordinari sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. Tutti i confratelli godono dei diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di voto attivo e passivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo tre mesi di permanenza nella categoria.
La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.
Articolo 17 – Requisiti di iscrizione
Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell’esercizio delle opere caritative della Confraternita.
CAPO III
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Articolo – 18 – Doveri dei confratelli
Gli iscritti alla Confraternita devono:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;
c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
g) assolvere al pagamento della quota associativa.
Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari
I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:
a) ammonizione;
b) sospensione a tempo determinato;
c) decadenza;
d) esclusione;
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell’Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.
Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto
La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 17. Inoltre l’Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all’art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all’Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all’artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.
CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Articolo 21 – Gli organi
Sono organi della Confraternita:
b) Il Magistrato;
c) Il Governatore;
d) Il Collegio Probivirale;
e) Il Collegio dei Revisori dei conti
f)l’Organo di controllo.
L’ASSEMBLEA
Articolo 22 – Composizione
L’Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli ordinari e attivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.
Articolo 23 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni due anni per l’elezione parziale delle cariche sociali.
Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, è approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.
Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l’utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro. Le deliberazioni dell’assemblea sono consultabili da parte dei confratelli.
Articolo 24 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli attivi ovvero ordinari.
b) quando il Collegio dei Probiviri o l’Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;
c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per iniziative di carattere generale;
d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui all’art.23.
Articolo 25 – Quorum costitutivo
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato (comprese le deleghe). In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.
Articolo 26 – Quorum deliberativo
L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’art. 43.
Articolo 27 – Attribuzioni
L’Assemblea ha il compito di:
a) deliberare l’approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell’Organo di controllo;
b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
d) nominare l’Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
e) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale, informata la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito al Regolamento Generale (art. 44);
g) nominare nelle riunioni elettive la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
IL MAGISTRATO
Articolo 28 – Attribuzioni
Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all’Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.
In particolare:
a) provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell’Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L’eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all’art. 33;
d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) delibera sull’accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
i) prende in via d’urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;
l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull’ammissione dei nuovi Confratelli ordinari e attivi ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
n) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
o) propone all’Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli ordinari e attivi;
p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
r) determina l’ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
s) propone all’Assemblea i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.
Articolo 29 – Composizione
Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli, o comunque dal numero di confratelli di volta in volta deliberato dall’assemblea elettiva; dura in carica quattro anni. Il Magistrato si rinnova per la metà dei suoi componenti ogni due anni. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.
Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno tre mesi dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Non è inoltre eleggibile nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita.
Articolo 30 – Adunanze
Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell’ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un’ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.
Articolo 31 – Il Governatore
Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, nelle relative assemblee.
In particolare il Governatore:
a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Segretario e l’Amministratore, la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;
g) prende ogni provvedimento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.
Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.
Articolo 32 – Il Vicegovernatore
Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Articolo 33 – Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell’Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’art. 31. Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.
Articolo 34 – L’Amministratore (o Provveditore)
L’Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.
Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali
Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito e durano in carica quattro anni ad eccezione del Collegio Probivirale che dura in carica otto anni; i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Articolo 36 – Il Collegio Probivirale
Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza, ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Confraternita.
In particolare:
a) vigila sull’ osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti.
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest’ultimi;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’art. 45
Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Dura in carica otto anni. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.
Articolo 37 – Il Collegio dei Revisori dei conti e l’Organo di controllo
La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall’art.30 del d.lgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Confratelli. Per l’eleggibilità al Collegio dei Revisori dei conti valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall’assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell’albo dei Revisori legali dei conti nominata dall’Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio si riunisce almeno annualmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.
I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del d.lgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art.30, comma 6, del d.lgs 117 del 3 agosto 2017.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del d.lgs 117 del 3/8/2017.
L’organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.
Articolo 38 – Il Correttore
L’Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Il Correttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Magistrato senza diritto di voto.
Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale o religioso della Confraternita, per essere esecutive, dovranno portare il parere del Correttore.
Articolo 39 – La Commissione elettorale
La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che provvederà al rinnovo degli Organi Collegiali. è composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:
a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero doppio rispetto al numero dei Confratelli da eleggere, o comunque contenente tutti i nominativi che si dichiarano preventivamente disponibili prima dell’inizio delle votazioni;
c) redigere la lista di 5 Confratelli per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
d) redigere la lista di 5 Confratelli per l’elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello.
Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale saranno trasmesse al Governatore il quale ne darà comunicazione all’assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi sociali.
e) accertare l’identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all’assemblea;
f) accertare la regolarità delle deleghe;
g) curare le operazioni di voto e redigere verbale delle operazioni stesse.
Articolo 40 – Modalità di elezione degli organi
Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di nominativi corrispondente al numero degli eleggibili per ogni Organo Collegiale. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg. dall’affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell’insediamento dei nuovi organi.
Articolo 41 – Composizione della Commissione Elettorale
I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.
Articolo 42 – Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all’articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.
Articolo 43 – Riforma dello statuto
La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all’art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto del Magistrato e del Collegio dei Probiviri, il Governatore, informata la Confederazione, convoca l’Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell’ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all’Assemblea. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.
Articolo 44 – Regolamento generale
L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Di questi atti la Confraternita fornisce notizia alla Confederazione. Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.
Articolo 45 – Mancato funzionamento della Confraternita
In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all’attenzione delle autorità competenti.
Articolo 46 – Scioglimento della Confraternita
La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all’art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all’art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.
Articolo 47 – Devoluzione del patrimonio
A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare alla Chiesa Parrocchiale del territorio di appartenenza o ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti. L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.42-bis, c.c. e comunicate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 48 – Riconoscimento della personalità giuridica
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i princìpi ispiratori della Confraternita di Misericordia, e dandone comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 49 – Norma di rinvio
Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del c.t.s. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 50 – Norma transitoria
Le modifiche al presente Statuto, approvate per adeguarlo al d.lgs 117/2017, non importano la decadenza e il conseguente rinnovo degli Organi associativi in carica i quali termineranno il loro mandato alla scadenza originariamente prevista.